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Coop Sociali

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Statuto tipo per le
Cooperative Sociali

 

 

ATTO COSTITUTIVO

Le norme per la costituzione della societ� cooperativa sono previste dall'art. 2518 c.c.
La societ� cooperativa deve costituirsi per atto pubblico con il sistema simultaneo.
L'atto pubblico � il documento redatto, con le richieste formalit�, da un notaio e fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (notaio) attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

L'atto costitutivo deve indicare:

 

 

1.Il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci

 

Qualora si tratti di soci persone giuridiche, devono essere indicati, oltre al nome del rappresentante legale, alla denominazione ed alla sede sociale, anche l'Ufficio del registro delle imprese presso il quale sono iscritte, nel caso siano soggette all'obbligo dell'iscrizione.

 

  1. La denominazione della cooperativa, la sede sociale e le eventuali sedi secondarie

 

La denominazione sociale deve comunque contenere l'indicazione di "societ� cooperativa a responsabilit� illimitata" o di "societ� cooperativa a responsabilit� limitata". La denominazione delle Banche di credito cooperativo (ex Casse rurali ed artigiane), deve contenere l'indicazione "societ� cooperativa per azioni a responsabilit� limitata", come stabilisce il nuovo "T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia" (Dlgs. 1.9.93 n. 385).

L'indicazione di cooperativa non pu� essere usata da societ� che non hanno scopo mutualistico (art. 2515 codice civile). L'accertamento di legittimit� viene compiuto da parte del tribunale civile in sede di omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, e dalla Banca d'Italia per le Bcc. La cooperativa di solidariet� sociale deve contenere nella ragione sociale, oltre a quanto sopra detto, anche l'indicazione "cooperativa sociale", cos� come prevede l'art. 1 della L. n. 381 dell'8.11.'91.
La sede sociale � quella risultante dall'atto costitutivo e costituisce generalmente il luogo in cui sono ubicati gli uffici direttivi ed amministrativi della societ� ed in cui sono conservati i libri sociali e le scritture contabili.
Non � escluso tuttavia che l'atto costitutivo stabilisca la sede legale in luogo diverso dal centro degli affari e dall'ubicazione degli stabilimenti della societ�.
Sedi secondarie sono quelle nelle quali la societ� compie parte delle proprie operazioni in forma organizzata e continuativa.

 

 

3 L'oggetto sociale

 

L'oggetto sociale indica l'attivit� o le attivit� che la cooperativa si propone di svolgere e fissa i limiti entro cui possono svolgersi tali attivit�; esso costituisce un elemento fondamentale nella costituzione di una societ� cooperativa in quanto la sua mancanza rende nullo l'atto costitutivo.
Se da una parte una indicazione generica dell'oggetto sociale non corrisponderebbe al precetto della legge, dall'altra non � neppure necessaria una minuziosa elencazione di tutte le operazioni che rientrano nell'attivit� sociale: � necessario che l'oggetto sociale sia lecito, determinato e realizzabile.

L'attivit� che forma oggetto della societ� deve avere un contenuto economico e pu� consistere nell'esercizio di un'industria, di affari commerciali, di imprese agricole, di attivit� bancaria e nell'esercizio dei mestieri e delle professioni dei soci, se lo consentono le rispettive leggi professionali.

In generale l'oggetto ha carattere continuativo e permanente, ma, in alcuni casi, pu� consistere nel compimento di un'opera o di un determinato lavoro (ad esempio, costruzione della casa per i propri soci), senza carattere di continuit� nel tempo.

Se la societ� cooperativa prevede l'istituto del socio sovventore o quello delle azioni di partecipazione cooperativa, ci� dovr� essere inserito nello statuto, insieme alla previsione di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o l'ammodernamento aziendale, oltre ad adottare, nel caso di emissioni di azioni di partecipazione cooperativa, procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 L. 59/92

 

 

4. Se la societ� � a responsabilit� limitata o illimitata e, nel primo caso, se il capitale � ripartito in azioni e la eventuale responsabilit� sussidiaria dei soci

 

L'indicazione se la cooperativa � a responsabilit� limitata o illimitata deve essere contenuta anche nella denominazione sociale.

Il codice civile distingue le cooperative in base al criterio della responsabilit� dei soci per le obbligazioni sociali.

Nelle cooperative a responsabilit� limitata pu� essere prevista una responsabilit� sussidiaria dei soci, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societ�, in misura multipla rispetto al capitale sottoscritto e versato.
La responsabilit� sussidiaria deve essere espressa nell'atto costitutivo o nello statuto in modo che i soci sappiano qual � la misura della loro responsabilit� ed anche i terzi abbiano questa sicura conoscenza.

Per le Bcc, la loro normativa speciale (T.U. bancario) non prevede alcuna responsabilit� sussidiaria dei soci. Esse hanno forma di "societ� cooperative per azioni a responsabilit� limitata", nel senso di cui all'art. 2472 c.c.

 

 

5 La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale � ripartito in azioni, il valore nominale di queste

 

Nelle cooperative, come gi� detto, il capitale sociale non � indicato in un importo predeterminato, essendo essenzialmente variabile in via di principio. Per le Bcc, il nuovo T.U. bancario prevede che la Banca d'Italia fissi (come per le altre banche) il loro capitale minimo che attualmente � di 2 miliardi di lire.

L'indicazione del valore nominale della quota di partecipazione o delle azioni sottoscritte � per� indispensabile per stabilire l'entit� dei conferimenti dei soci, la responsabilit� dei soci che non abbiano completamente versato il capitale sottoscritto ed il parametro di riferimento del diritto dei soci ai dividendi.

Se alla costituzione partecipano anche dei soci sovventori occorrer� evidenziare a parte le azioni da loro sottoscritte che andranno a costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e l'ammodernamento aziendale.

 

 

6 Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura

 

Anche nelle societ� cooperative i conferimenti possono consistere in crediti e in beni in natura. In questi casi vi � l'obbligo di seguire la procedura della stima prevista dall'art. 2343 c.c.

Nel caso dei conferimenti in natura si possono superare i limiti di �91.288.036 e � 136.932.050 previsti dall'art. 3 della L. 59/92.

 

 

7 Le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti

 

Devono essere stabiliti nel contratto sociale perch� non possono essere lasciati alla discrezione degli amministratori o dell'assemblea, anche per assicurare parit� di trattamento a tutti i soci.

Rientrano nelle condizioni per l'ammissione i requisiti dei soci.

 

 

8. Le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci

 

Per assicurare parit� di trattamento ai soci le condizioni per il recesso o per l'esclusione dalla societ� devono risultare chiaramente dal contratto sociale.

 

 

9. Le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui

 

L'art. 2536 c.c. impone di destinare alla riserva legale almeno il 20% degli utili netti annuali e di destinare una quota, attualmente pari al 3 %, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La norma "speciale" di cui all'art. 37 del T.U. bancario (Dlgs 1.9.93 n. 385) impone alle cooperative di credito, denominate Banche di credito cooperativo, la destinazione a riserva legale di almeno il 70% degli utili netti annuali, nonch� di una quota di detti utili attualmente pari allo 0,9% del loro ammontare complessivo ai Fondi mutualistici.

Le cooperative che prevedono saltuariamente i requisiti mutualistici ai fini tributari non possono distribuire un dividendo superiore ai tassi di interesse massimi ammessi per il finanziamento dei soci (modifica introdotta dalla L. 72/83), pari al tasso dei buoni fruttiferi postali, aumentato di punti 2,50.

 

 

10. Le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge

 

Le cooperative possono stabilire le formalit� per la convocazione dell'assemblea e le condizioni per la sua validit�, derogando da quelle tassativamente previste dal codice civile per le societ� per azioni.

Se l'atto costitutivo non contiene al riguardo particolari norme, devono essere osservate le disposizioni previste per le societ� per azioni in quanto compatibili con le disposizioni specifiche e con le leggi speciali riguardanti le cooperative.

 

 

11. Il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale

 

Come per le societ� per azioni, per gli amministratori pu� essere fissato un numero determinato oppure un numero massimo e minimo: in questo caso, entro i limiti prescritti, il numero sar� determinato dall'assemblea ordinaria prima della elezione del nuovo Consiglio.

L'atto costitutivo deve poi indicare quali, fra gli amministratori, hanno la rappresentanza sociale, non nel senso che devono essere indicati nominativamente, ma nel senso che la rappresentanza spetta ai consiglieri che rivestono determinate cariche: presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc.

 

 

12. Il numero dei componenti il Collegio sindacale

 

Nelle cooperative pu� essere di 3 o 5 membri effettivi e di due supplenti.

 

 

13. La durata della societ�

 

Per durata deve intendersi il tempo compreso fra la data in cui inizia l'esistenza della societ� e quella in cui essa finir�.

Le societ� cooperative, come tutte le altre societ�, non possono essere a tempo indeterminato. La durata della societ� pu� essere prorogata anche pi� volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

 

 

14.L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della societ�

 

Questa norma, introdotta di recente a seguito del recepimento nel nostro ordinamento della seconda direttiva comunitaria in materia di societ�, � finalizzata a far conoscere ai terzi la consistenza iniziale del capitale sociale.

L'indicazione assume maggiore rilevanza nelle societ� cooperative dove il limite minimo (�. 500.000 a socio) non � in generale tale da riuscire a coprire le spese di costituzione.

� necessario che i soci fondatori costituiscano un capitale sociale tale da superare le spese iniziali; in caso contrario si configurerebbe fin dall'inizio un motivo di scioglimento per la totale perdita del capitale sociale.

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